Scritto da: uffstampa in News
“La presentazione, oggi pomeriggio, del Master Plan dell’architetto Leon Krier per la riqualificazione di Tor Bella Monaca segna un punto di svolta nelle politiche urbane. Un punto di svolta lungamente atteso e caparbiamente preparato in anni di approfondimenti culturali, di dibattito accademico, di lotta politica e sociale”.
“Per 15 anni l’opposizione in Campidoglio ha proposto all’amministrazione comunale l’adozione di coraggiose e lungimiranti politiche di sostituzione edilizia per risolvere i problemi delle periferie. Una battaglia che ha avuto il suo apice nella discussione sul nuovo Piano regolatore, che nella versione originaria di Veltroni non conteneva misure sufficienti a stimolare l’uso di questo strumento, e che anzi, nei quartieri di edilizia collettivistica e intensiva intendeva ‘tutelare’ l’esistente per compiacere una scuola architettonica organica alla sinistra”.
“Voglio sottolineare che proprio grazie all’approvazione degli emendamenti che presentai a nome del gruppo di Alleanza nazionale è oggi possibile procedere alla ricostruzione di Tor Bella Monaca e di qualunque altro quartiere similare: con quegli emendamenti è stato inserito lo strumento del ‘Print’ in tutti i quartieri di edilizia economica e popolare, che altrimenti sarebbero stati condannati a rimanere intangibili. Senza questo strumento, che consente di operare con demolizioni e ricostruzioni, completamenti e premi di cubatura, a Tor Bella Monaca si sarebbe potuto fare solo ordinaria manutenzione e poco più… come dire, con il gergo delle maestranze locali, una inutile “romanella””.
“Al sindaco Alemanno e agli assessori Corsini e Ghera, insieme al ringraziamento per lo sforzo compiuto, l’incoraggiamento ad andare avanti con determinazione, senza gli indugi e i ritardi che troppo spesso caratterizzano i programmi complessi e vanificano le buone intenzioni. Sono assolutamente certo del fatto che quando i cittadini vedranno la bellezza dei progetti presentati e delle case a loro destinate in sostituzione degli enormi e disumani casermoni in cui hanno vissuto per decenni, faranno a gara per accedere al programma, e che tale emulazione contagerà non solo il resto del quartiere, ma anche i quartieri che hanno le stesse fallimentari tipologie urbane ed edilizie, come Corviale, Laurentino, Vigne Nuove…”
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Scritto da: uffstampa in News
“L’interramento della Prenestina bis è un grande successo per il quale abbiamo lungamente combattuto in consiglio comunale e municipale. Ringrazio l’assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Ghera e il vicepresidente del Pdl in VII Municipio, Lorena Vinzi che hanno continuato con il medesimo impegno la battaglia”.
“Ora che governiamo in Campidoglio stiamo dimostrando che le nostre non erano solo chiacchiere. Sappiamo mantenere gli impegni presi”.
prenestina-bis-19-ott-2010
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Scritto da: uffstampa in News
“L’annuncio che il prossimo 3 novembre verra’ presentato il Master Plan della sostituzione edilizia di Tor Bella Monaca segna un punto di svolta lungamente atteso nella politica urbanistica del Comune”.
“Finisce l’epoca dell’espansione a macchia d’olio e del consumo del territorio e inizia quella della riqualificazione delle periferie e della riconversione del settore edile. Il fatto che a firmare il Master Plan sia anche un architetto di grande valore come Leon Krier caposcuola del “rinascimento urbano” e dell’architettura tradizionale, tendenza per decenni marginalizzata e ignorata dal circuito accademico ufficiale a vantaggio del modernismo e dell’international style anonimo e spersonalizzante, non puo’ che essere accolto con ulteriore favore e come garanzia di una progettazione rispettosa del territorio e della storia. Nello stesso tempo incoraggio l’assessore regionale Buontempo ad andare avanti nell’analogo programma per Corviale, ricordando che il progetto di sostituire gradualmente il “serpentone” con una citta’-giardino appartiene al patrimonio di battaglie politiche della destra capitolina, su cui il sindaco Alemanno si impegno’ personalmente in entrambe le sfide elettorali da lui sostenute”.
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“Il riconteggio delle schede in Piemonte sta rivelando un gravissimo attacco alla democrazia da parte del Partito democratico: il Pd spera nella complicità di una parte della magistratura per sovvertire il risultato elettorale”.
“La incredibile tesi che viene sostenuta dai ricorrenti è che, avendo il Tribunale eccepito sulla regolarità di due liste alleate di Cota, i voti che i cittadini hanno liberamente espresso a loro favore (e in perfetta buona fede sulla legittimità della loro presenza nelle liste) sarebbero ora nulli. Si salverebbero solo quelli che hanno la croce anche sul nome del presidente Cota (mentre è universalmente noto che il voto a favore di una lista si trasmette anche al presidente, tranne che nel caso di voto disgiunto espressamente formato)”.
“Mercedes Bresso spera così di recuperare i 9000 voti di scarto e di essere proclamata presidente: e se accadesse esulterebbe pure, invece di andare a vergognarsi come una ladra come farebbe ogni persona perbene e rispettosa della volontà popolare. Perché una cosa è certa, nelle elezioni piemontesi: i cittadini che si sono recati alle urne hanno dato la vittoria a Cota, e nessun guazzabuglio giuridico può negare questa realtà solare. Chi sostiene il contrario attenta alle regole basilari della democrazia, e si sta esercitando in un esempio da perfetto manuale di colpo di stato”.
“Confido nella serietà e onestà dei magistrati piemontesi, ma se dovesse accadere l’irreparabile invito tutto il PdL a insorgere come un solo uomo in difesa di Cota e dei cittadini piemontesi espropriati del loro diritto, perché l’eventuale estromissione di Cota non è solo un problema degli amici della Lega”.
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“Su Zingaretti non ho nessuna affermazione da ritirare, né c’è stata da parte mia o del consigliere della Provincia Petrocchi, alcuna diffamazione o mistificazione, abbiamo semplicemente descritto fatti che si commentano da soli. Continuo a ritenere totalmente inopportuno che un leader politico si faccia assumere dal proprio partito e che mantenga questo rapporto di lavoro anche dopo essere andato a ricoprire un incarico istituzionale, mettendo così l’istituzione che presiede nelle condizione di dover rimborsare al suo partito il costo del Tfr e degli altri oneri previdenziali”.
Così Marco Marsilio, deputato romano del Pdl, in risposta alle dichiarazioni del segretario del Pd nel Lazio Morassut sul caso dei rimborsi previdenziali al presidente della Provincia di Roma.
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“La denuncia del vicepresidente della Provincia di Roma, Francesco Petrocchi, è seria e mette a nudo il comportamento vergognoso del presidente della Provincia Zingaretti. Se la vicenda (forse) non sconfina nel penale, sicuramente sconfina nel cattivo gusto politico: Nicola Zingaretti che si fa assumere dal “Comitato provvisorio per il Partito Democratico del Lazio”, mentre svolgeva il ruolo politico di segretario regionale del suo partito, europarlamentare in carica e subito dopo quello di presidente della provincia. E oggi cosa scopriamo? Che mantiene sulla carta il suo incarico da dipendente fittizio di questo Comitato provvisorio che dovrebbe aver esaurito il suo compito con la nascita del PD, un partito a tutti gli effetti, e chiede all’ente che presiede la quota annuale per il suo Tfr come un normale lavoratore in distacco. Per molto meno, in un paese normale, un politico non resterebbe nella sua poltrona un giorno di più”.
Con queste parole Marco Marsilio, deputato romano del Pdl, commenta l’interrogazione urgente presentata dal consigliere Petrocchi.
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(Scheda Tecnica)
Il decreto legge in esame reca norme in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente.
Il provvedimento, già approvato dal Senato, originariamente di otto articoli, si compone – a seguito delle modifiche introdotte nell’altro ramo del Parlamento - di 23 articoli.
Come già evidenziato nel titolo, il decreto – legge reca disposizioni contraddistinte dal carattere della necessità e dell’urgenza.
Alcune di esse, infatti, sono finalizzate ad assicurare la continuità e la funzionalità dell’esercizio delle delicate funzioni di alcuni organismi istituzionali operanti nel sistema della tutela ambientale e della protezione civile nonché a garantire la certezza del diritto in relazione al diffuso contenzioso in materia di danno ambientale (articoli 1, 2, 3, 4, e 4-bis).
Si è ritenuto, inoltre, necessario prevedere un differimento dell’entrata in vigore delle disposizioni concernenti la nuova tariffa integrata ambientale - in relazione all’imminente scadenza del precedente regime transitorio - nonché di alcune disposizioni concernenti lo smaltimento di rifiuti non pericolosi in discarica, per consentire la gestione delle emergenze in atto (articoli 5 e 6).
Parimenti, sono state introdotte norme tese a tutelare ulteriormente la salute umana in relazione al consumo di acqua potabile, di contrasto all’aumento del contenzioso tra cittadino e impresa in materia di disturbo da rumore, nonché norme finalizzate a colmare il vuoto normativo relativo alla classificazione dei rifiuti contaminati da idrocarburi (6-bis, 6-ter e 6-quater).
Si è ritenuto, altresì, urgente modificare alcune disposizioni concernenti il regime delle responsabilità e degli obblighi del produttore in relazione ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; a questo proposito si ricorda che nell’ottobre del 2006 il governo italiano ha ricevuto una lettera di messa in mora da parte delle Commissione europea, in cui viene contestata la conformità del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 - che disciplina la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - alle direttive comunitarie in materia (articolo 7).
Ulteriori misure intervengono in materia di riduzione dell’utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni, di aumento del contributo di compensazione territoriale previsto in favore dei comuni nel cui territorio sia ubicato un sito che ospita centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, di finanziamento ad iniziative e progetti di educazione ambientale e tesi alla promozione della sensibilità ambientale nella scuola superiore e nell’università, di incentivazione alla rinascita e allo sviluppo dei mercati dell’usato (articoli 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies).
Infine, il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di protezione civile – finalizzate, in particolare, a fronteggiare situazioni di emergenza derivanti da fenomeni alluvionali ed eventi sismici verificatisi tra novembre e dicembre 2008, alla proroga del termine entro il quale è consentito – a determinate condizioni - l’ampliamento delle cave nelle Zone di protezione speciale (ZPS), al finanziamento per l’impiego in attività di protezione civile della componente volontaristica dell’Associazione italiana della Croce Rossa e dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché alla lotta agli incendi boschivi – misure relative alla ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo del 17% del consumo interno lordo entro il 2020, misure tese alla qualificazione e all’utilizzo di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra, di ulteriore rafforzamento della semplificazione amministrativa negli accordi e contratti di programma per la gestione dei rifiuti (articoli 8, 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies).
Il provvedimento è stato ovviamente sostenuto in commissione di merito dai deputati del Gruppo PdL.
Illustriamo qui di seguito il contenuto dei singoli articoli del decreto legge in esame.
L’articolo 1 proroga, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le autorità di bacino istituite dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 fino all’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (previsto dall’articolo 63, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c.d. Codice ambientale) volto a disciplinare il trasferimento di risorse e di funzioni alle nuove autorità di bacino “distrettuali”. Il comma 2 dell’articolo in esame provvede a far salvi gli atti posti in essere dalle autorità di bacino. Il comma 3 prevede, fino all’entrata in vigore del suddetto DPCM di trasferimento delle risorse e delle funzioni, l’esclusione delle autorità di bacino dal ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti previsto dall’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Il comma 3-bis detta una serie di disposizioni finalizzate a consentire l’adozione - entro il 22 dicembre 2009 - dei piani di gestione dei bacini idrografici, così come previsto dalla direttiva 2000/60/CE (c.d. direttiva acque). Il successivo comma 3-ter prevede l’emanazione di linee guida a garanzia dell’uniformità ed equità sul territorio nazionale nell’adozione e nell’attuazione dei piani di gestione, con particolare riferimento alle risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti. Il comma 3-quater, infine, dispone che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge fino alla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999 e le disposizioni all’articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 331, relative - nell’ambito del riparto dei fondi per la difesa del suolo – alla possibilità per le regioni e per le autorità di bacino di destinare una quota non superiore al 10% alle attività volte alla predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio.
L’articolo 2 introduce una procedura alternativa di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale. Il comma 1 dell’articolo in esame, nell’ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di siti di interesse nazionale, concede la facoltà al Ministero dell’ambiente di predisporre uno schema di contratto per la stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese interessate, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica e di ripristino, nonché del danno ambientale di cui all’art. 300 del decreto legislativo n. 152/2006 (Codice ambientale) e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento. I commi da 2 a 4 disciplinano la procedura per addivenire alla stipula della transazione sulla base dello schema predisposto – ai sensi del comma 1 – dal Ministero dell’ambiente. Il comma 5 disciplina gli effetti del contratto di transazione, ovvero l’abbandono del contenzioso pendente e la preclusione di ogni ulteriore azione risarcitoria. Il comma 5-bis dispone che la stipula del contratto di transazione comporta altresì la facoltà di utilizzare – compatibilmente con gli interventi di bonifica, in modo funzionale all’esercizio di un’attività di impresa - il terreno in conformità alla sua destinazione urbanistica. Il comma 6 dell’articolo in esame prevede, in caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell’ambiente, che lo stesso Ministero possa dichiarare risolto il contratto di transazione, previa diffida ad adempiere nel termine di 30 giorni. Il comma 7 dispone che i proventi di spettanza dello Stato derivanti dalle transazioni, siano versati all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente. Il comma 8, infine, disciplina l’avvio delle procedure per il risarcimento per il danno ambientale, come previste dal decreto n. 152 del 2006.
L’articolo 3 reca disposizioni relative al personale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) al fine di consentire l’avvio delle sue attività istituzionali. L’ISPRA è stato istituito dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il quale all’articolo 28 ha disposto la soppressione di alcuni enti (APAT - Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; INFS Istituto nazionale per la fauna selvatica; ICRAM - Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare) ed il trasferimento al nuovo Istituto – posto sotto la vigilanza del Ministero dell’ambiente – delle funzioni e delle relative risorse finanziarie, strumentali e di personale. Proprio a questo proposito, il comma 1 dell’articolo in esame precisa che l’autorizzazione ad assumere personale disposta per l’APAT (ex comma 347 dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007, legge finanziaria 2008) ha effetto anche per quanto riguarda l’ISPRA sino al completamento delle relative procedure e comunque entro il 31 dicembre 2009. Il comma 2 dispone che l’ISPRA, nel limite della dotazione organica relativa all’APAT possa assumere personale risultato vincitore di concorsi pubblici a tempo indeterminato e inserito in graduatorie ancora vigenti. Il comma 3 dispone che l’Istituto possa continuare ad avvalersi, fino al 30 giugno 2009, del personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge, che sia stato assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Infine, il comma 3-bis dispone che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all’APAT esercita le sue funzioni anche per i corrispondenti organi già operanti in seno all’INFS e all’ICRAM, i quali, dalla medesima data, vengono pertanto soppressi.
L’articolo 4 reca disposizioni volte a permettere il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, attraverso la semplificazione dell’iter di utilizzazione dei fondi destinati a coprire le spese di funzionamento della Commissione stessa, la cui efficienza per la verifica dell’impatto ambientale è ritenuta di cruciale importanza non solo per la tempestiva realizzazione di primarie opere infrastrutturali di interesse strategico, ma anche nell’ambito delle politiche relative all’emergenza rifiuti ed alla pianificazione dello sviluppo energetico del Paese.
L’articolo 4-bis introdotto durante l’iter al Senato, estende alla Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC, le norme relative alla semplificazione dell’iter di utilizzazione dei fondi per spese di funzionamento introdotte dal precedente articolo 4 per la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale.
L’articolo 5 reca alcune proroghe in materia di rifiuti e norme relative all’attività del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), sul modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e sulla tariffa integrata ambientale. La lettera a) del comma 1 dell’articolo in esame, proroga l’attuale regime di prelievo della TARSU anche per l’anno 2009, in attesa della definitiva adozione degli atti richiesti per la definizione della nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA), introdotta dall’art. 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale). Il comma 1-bis, dispone che - fermo quanto previsto dall’articolo 199 del Codice ambientale relativo ai piani regionali di gestione dei rifiuti, che le regioni sono tenute a predisporre al fine di prevedere misure volte alla riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti - il regime transitorio per le discariche dei rifiuti recato dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003, venga prorogato sino al 30 giugno 2009. Limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o urbani non pericolosi, il presidente di una regione o di una provincia autonoma può chiedere che tale termine sia ulteriormente prorogato con richiesta motivata, da presentarsi entro il termine del 15 marzo 2009. L’adeguamento dovrà – in ogni caso - essere perentoriamente ultimato entro il 31 dicembre 2009. Il comma 2 dell’articolo in esame prevede il differimento dall’originale scadenza di 12 mesi a 18 mesi (metà agosto 2009) del termine entro il quale ai rifiuti assimilati si dovrà applicare esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il comma 2-bis, integra le disposizioni relative al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) prevedendo che esso acquisisca i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. Il comma 2-ter, è di carattere formale. Il comma 2-quater, dispone che qualora il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare non emani, entro il 30 giugno 2009, il regolamento previsto dal comma 6 dell’art. 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA),ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il comma 2-quinquies, prevede – infine - che per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2010, con riferimento all’anno 2009, da parte dei soggetti interessati, il MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) da utilizzare dovrà essere quello allegato al DPCM del 2 dicembre 2008. Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all’anno 2008, il modello da utilizzare resta, invece, quello allegato al DPCM del 24 dicembre 2002, come rettificato con DPCM del 22 dicembre 2004.
L’articolo 6 proroga al 31 dicembre 2009 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kj/kg: tale proroga si è resa necessaria stante l’attuale carenza di impianti di termovalorizzazione sul territorio che potrebbe creare, nel caso di adozione del divieto al 31 dicembre 2008, un aggravio operativo per la gestione di tali rifiuti. Il comma 1-bis dell’articolo in esame, introdotto durante l’esame al Senato, reca una disposizione transitoria finalizzata a consentire, per un periodo di 12 mesi l’esclusione dal regime dei rifiuti per le materie secondarie stoccate presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana.
L’articolo 6-bis, introdotto nel corso dell’esame in Senato, aggiunge alle finalità del Fondo – istituito ai sensi del comma 1284-bis dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 (n. 296/2006) al fine di tutelare le acque di falda e di razionalizzare il consumo di acqua potabile - anche la “naturizzazione” delle acque di rubinetto (procedimento finalizzato all’eliminazione del cattivo sapore e/o odore nonché delle impurità solide e chimiche).
L’articolo 6-ter reca norme in materia di inquinamento acustico, realizzando – in particolare – il coordinamento della normativa vigente in materia di inquinamento acustico con il concetto di normale tollerabilità delle immissioni, anche acustiche, previsto dall’articolo 844 del codice civile, con l’obiettivo di porre rimedio alle controversie legali tra cittadino e impresa in materia di disturbo da rumore, attraverso la definizione di limiti certi che tengano conto della destinazione d’uso delle aree e della distinzione delle aree residenziali da quelle agricole o industriali.
L’articolo 6-quater reca una norma volta a disciplinare la classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell’assegnazione della caratteristica di pericolo H7, “cancerogeno“, colmando in tal modo un vuoto normativo.
L’articolo 7 interviene sulla normativa che disciplina la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - recata dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 – con la modifica delle definizioni di “produttore” (comma 1) e con la proroga sino al 31 dicembre 2009 l’entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalità di finanziamento della gestione dei RAEE domestici e professionali (comma 2).
L’articolo 7-bis introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca disposizioni finalizzate a ottenere una riduzione del consumo di carta presso le pubbliche amministrazioni; in particolare, al Ministro dell’ambiente viene affidata l’organizzazione di iniziative e di strumenti di monitoraggio e verifica nonché la promozione di progetti e campagne di comunicazione incentrati sulla riduzione dei consumi di carta.
L’articolo 7-ter introdotto nel corso dell’iter al Senato, attraverso una novella al secondo e terzo periodo del comma 1-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, modifica le percentuali relative al contributo di compensazione territoriale previsto a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Viene, pertanto, più che raddoppiata la percentuale del contributo prevista a favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, che sale dal 20 al 50%. Il rimanente 50% è ripartito in misura uguale tra la relativa provincia (25%) ed i comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito.
L’articolo 7-quater introdotto nel corso dell’iter al Senato, destina 9 milioni di euro per la promozione di progetti ed iniziative di educazione ambientale, comunicazione istituzionale e valorizzazione, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie, delle aree protette e della biodiversità, tra cui anche la promozione delle attività turistico - ambientali, nonché per interventi di manutenzione degli immobili di pertinenza del Ministero dell’ambiente.
L’articolo 7-quinquies introdotto dal governo nel corso dell’iter al Senato, prevede la promozione della sensibilità ambientale e dei comportamenti ecocompatibili nella scuola secondaria superiore e nell’università, attraverso la realizzazione di progetti e iniziative di interesse generale.
L’articolo 7-sexies introdotto dal governo nel corso dell’iter al Senato, è volto ad incentivare, con finalità ecologiche, il mercato dell’usato.
L’articolo 8 reca una serie di disposizioni in materia di protezione civile. Il comma 1 dell’articolo in esame autorizza una spesa di 100 milioni di euro, da assegnare al Dipartimento della Protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza, dichiarato con il DPCM del 18 dicembre 2008 in seguito agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008. Il comma 2 prevede che la ripartizione delle risorse avvenga con apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri; a questo proposito si segnala che con la recente ordinanza del 16 gennaio 2009, n. 3734 si è provveduto a ripartire il finanziamento di 100 milioni di euro previsto dal comma 1, indicando anche la loro finalizzazione. Il comma 3 stabilisce la copertura degli oneri derivanti dall’articolo in esame, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2008, a valere sulle risorse del Fondo finalizzato all’estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi, mentre il successivo comma 4 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Il comma 5 modifica sia le norme in materia di rendicontazione delle attività svolte per il superamento delle emergenze da parte dei Commissari delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sia le modalità di controllo dei rendiconti stessi. Il comma 5-bis proroga di ulteriori 18 mesi (fino al 17 ottobre 2010) il periodo transitorio in cui è consentito, a determinate condizioni, l’ampliamento delle cave in atto nelle Zone di protezione speciale(ZPS). Il comma 5-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca disposizioni relative al finanziamento e all’impiego in attività di protezione civile della componente volontaristica dell’Associazione italiana della Croce Rossa e dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS). Il comma 5-quater, introdotto nel corso dell’esame al Senato, autorizza una spesa di 19 milioni di euro per l’anno 2009 per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il 23 dicembre 2008 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con DPCM del 16 gennaio 2009. Il comma 5-quinquies trasferisce le risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato incaricato di effettuare il completamento della discarica di Lezhe in Albania, al Dipartimento della protezione civile per la realizzazione di attività di cooperazione con la Repubblica di Albania in ambito di protezione civile. Il comma 5-sexies, infine, dispone che ai fini di un maggior controllo del territorio in occasione del verificarsi di incendi boschivi, le unità operative territoriali in cui sono articolati i centri operativi antincendi vengano sostituite da nuclei operativi speciali e di protezione civile da istituirsi con decreto del direttore generale del Corpo forestale dello Stato.
L’articolo 8-bis, introdotto al Senato, reca disposizioni in materia di ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo del 17% del consumo interno lordo entro il 2020.
L’articolo 8-ter reca disposizioni in materia di terre e rocce da scavo, introducendo due nuovi commi all’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; ai sensi del nuovo comma 7-bis, dunque, è previsto che le terre e le rocce da scavo possano essere utilizzate, qualora ne abbiano le caratteristiche, per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati, mentre – ai sensi del nuovo comma 7-ter – si sottopone alla disciplina dettata per le terre e le rocce da scavo anche i residui provenienti dall’estrazione e dalla lavorazione dei marmi.
L’articolo 8-quater, introdotto durante l’iter al Senato, sostituisce il comma 3 dell’art. 206 del decreto legislativo n. 152 del 2006, n. 152 relativo agli accordi e contratti di programma per la gestione dei rifiuti, prevedendo che essi possano introdurre semplificazioni di natura amministrativa.
L’articolo 8-quinquies prevede la possibilità di scarico delle acque di falda estratte nei siti sottoposti agli interventi di bonifica anche nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza dei siti stessi.
L’articolo 8-sexies introdotto durante l’esame al Senato, è finalizzato a disciplinare il rapporto con l’utenza da parte dei gestori dei servizi di depurazione, sul quale – tra l’altro – è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 335 dell’8 ottobre 2008, dichiarando l’illegittimità costituzionale di due identiche disposizioni, e precisamente: l’art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”, e l’art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.
Al fine dunque, di dare attuazione alla citata sentenza n. 335, il comma 1 dell’articolo in commento prevede che gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall’utente. Lo stesso comma specifica, altresì, che detta componente è pertanto dovuta al gestore dall’utenza, anche nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, solo a seguito dell’avvio delle procedure di affidamento della progettazione o di completamento delle opere necessarie all’attivazione del servizio di depurazione. Il successivo comma 2 disciplina la restituzione, a decorrere dal 1º ottobre 2009, della quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione. Il comma 3 dispone l’applicazione delle norme illustrate anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. I commi 4 e 5 recano disposizioni relative alla trasparenza di comportamento del gestore e all’obbligo di informazione dell’utente. Il comma 6, infine, affida al Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche il controllo e il monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, e nell’ipotesi di inadempienze da parte di quest’ultimo, prevede l’intervento tempestivo dell’autorità d’ambito per garantire l’adempimento da parte del gestore e l’esercizio dei conseguenti poteri sostitutivi.
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(Scheda Tecnica)
La Commissione giustizia della Camera ha approvato con alcune modificazioni ed integrazioni, il disegno di legge presentato il 30 giugno scorso dal Ministro Alfano in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. I recenti fatti di cronaca che hanno ancora una volta evidenziato l’uso distorto o meglio l’abuso che si è fatto dello strumento delle intercettazioni, soprattutto ma non solo telefoniche, con la creazione di veri e propri archivi non autorizzati contenenti informazioni riservate su decine di migliaia di persone, anche estranee ai fatti su cui si indagava (si pensi al noto archivio Genchi), hanno reso quanto mai necessario adottare misure idonee a realizzare un equo contemperamento tra le esigenze - da un lato - di tutela della sicurezza pubblica, - dall’altro - di salvaguardia della libertà di informazione e - ancora e soprattutto - di tutela della privacy, specie delle persone estranee alle indagini; il tutto cercando, al contempo, di dare soluzione, da una parte, al problema della costante violazione del segreto investigativo, e dall’altra, a quello della pubblicazione delle conversazioni non rilevanti. Una riforma, insomma, che cerca di evitare che intercettazioni a 360 gradi, poi rese pubbliche in violazione del segreto istruttorio, sconvolgano la vita privata di persone, anche estranee alle indagini, e impedire che si verifichino ancora abusi che si traducono in vere gogne mediatiche.
Il diritto all’intangibilità della vita privata e familiare e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni o idee costituiscono, infatti, valori fondamentali della persona, espressamente tutelati sia nella Costituzione (articoli 13 e 15), sia nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (articoli 8 e 10), firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955. Sulla base di tali principi, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che requisiti essenziali per garantire un’adeguata protezione del diritto alla privacy sono la definizione delle categorie di persone assoggettabili a intercettazione, la natura dei reati che vi possono dar luogo, la fissazione di un termine massimo per la durata delle intercettazioni e la tutela degli interlocutori che siano casualmente coinvolti dalle intercettazioni senza aver alcun collegamento con l’oggetto delle indagini in corso.
Alla luce di ciò risulta ancora più incomprensibile il parere negativo espresso sul provvedimento in esame dal Consiglio Superiore della Magistratura che, come è stato evidenziato da più parti, ha evidentemente privilegiato valutazioni politiche piuttosto che giuridiche.
In estrema sintesi, i punti che rappresentano le principali novità della riforma, riguardano:
1) i gravi indizi di colpevolezza, per cui sono intercettabili tutti i reati attualmente previsti dal codice di procedura penale ma sul presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, in luogo dei gravi indizi di reato, a meno che non si tratti di terrorismo o mafia, dove appunto saranno sufficienti gli “indizi di reato”;
2) l’obbligo di astensione per il magistrato che rilascia ”pubblicamente dichiarazioni” sul procedimento che gli viene affidato e la sua sostituzione se iscritto nel registro degli indagati per rivelazione del segreto d’ufficio;
3) il divieto di pubblicazione degli atti dell’indagine preliminare, dell’iscrizione nel registro degli indagati di una persona fino al termine dell’udienza preliminare, nonché dei nomi o delle immagini di magistrati ”relativamente ai procedimenti e processi penali a loro affidati”, salvo che l’immagine non sia indispensabile al diritto di cronaca;
4) sanzioni penali ai giornalisti che pubblicano intercettazioni per le quali sia stata ordinata la distruzione o relative ”a conversazioni o flussi di comunicazione riguardanti fatti e circostanze o persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l’espunzione” e forti sanzioni pecuniarie per gli editori corresponsabili;
5) le intercettazioni ambientali che si potranno usare solo nei luoghi nei quali si sa che si sta compiendo un’attività criminosa, mentre saranno sempre possibili per i reati di mafia, terrorismo e per quelli più gravi;
6 ) i limiti di tempo, per cui non si potrà intercettare per più di 60 giorni, con l’eccezione per reati di criminalità organizzata, terrorismo o minaccia col mezzo del telefono.
I deputati del Gruppo PdL hanno sostenuto il provvedimento in sede referente.
Il provvedimento che risulta dall’esame in sede referente, consta di 23 articoli, di seguito illustrati.
L’articolo 1, comma 1, modifica l’articolo 36 del codice di procedura penale, con riferimento ai motivi di astensione obbligatoria del giudice, introducendo tra i casi in cui questi deve astenersi quello in cui abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli.
Il comma 2, modifica l’articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale con riferimento ai casi di sostituzione del pubblico ministero. Ai casi di sostituzione attualmente previsti vengono aggiunti i seguenti:
- il pubblico ministero abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli;
- il pubblico ministero risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale di cui è titolare.
È previsto, altresì, che nel caso in cui il procuratore capo dell’ufficio e il magistrato siano indagati per lo stesso reato di indebita rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale, competente a procedere è il procuratore generale.
L’art. 2, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, interviene sull’art. 103 c.p.p., estendendo il divieto di intercettazione relativo a comunicazioni dei difensori e degli altri soggetti indicati (investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, i consulenti tecnici e loro ausiliari), anche al caso di intercettazione eseguita su utenze diverse da quelle in uso ai medesimi soggetti.
L’articolo 3 modifica gli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale, relativi al divieto di pubblicazione di atti di indagine.
In particolare, il comma 1 vieta la pubblicazione, anche parziale, o per riassunto, degli atti di indagine, anche se non più coperti da segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Rispetto a quanto previsto attualmente, la norma specifica il divieto di pubblicazione non solo dell’atto nella sua originalità ma anche per riassunto e con riferimento al suo contenuto; fino al termine dell’udienza preliminare non sarà dunque più possibile conoscere neanche il contenuto degli atti di intercettazione. Ulteriore novità riguarda l’estensione del divieto di pubblicazione di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive.
La commissione ha, inoltre, approvato un emendamento che ha introdotto il comma 1 bis che prevede il divieto di pubblicazione e la diffusione dei nominativi e dell’immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati, divieto non applicabile nel caso in cui siano state autorizzate riprese audiovisive dei dibattimenti o se, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del magistrato.
Il comma 2 prevede poi il divieto di pubblicazione “in ogni caso” (quindi anche dopo la conclusione delle indagini o dell’udienza preliminare), anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione, o, se riguardano circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l’espunzione ai sensi dell’art. 268, c. 7-bis, introdotto dall’art. 5 del provvedimento.
Il comma 3 modifica l’articolo 115 del codice di procedura penale, in materia di illecito disciplinare costituito dalla violazione del divieto di pubblicazione, prevedendo che nei casi di iscrizione nel registro degli indagati di impiegati pubblici o abilitati dallo Stato, per il reato di violazione del divieto di pubblicazione, il procuratore della Repubblica procedente informa l’organo disciplinare competente che, nei successivi trenta giorni, dispone la sospensione cautelare dal servizio del pubblico dipendente fino a tre mesi, o nel caso di professionisti ne dispone la sospensione dall’esercizio della professione per un massimo di tre mesi.
L’articolo 4 sostituisce l’articolo 266 del codice di procedura penale in materia di limiti di ammissibilità delle intercettazioni. Esso non modifica l’elenco dei reati per i quali sono consentite le intercettazioni, ma estende il regime previsto per l’ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche anche all’intercettazione di immagini mediante riprese televisive e all’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, e prevede la possibilità di effettuare le intercettazioni per:
-
lettera a) i delitti non colposi puniti con la pena dell’ergastolo o della la reclusione superiore nel massimo a cinque anni;
-
lettera b) i delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (così come previsto dalla normativa vigente);
-
lettera f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato, molestia o disturbo delle persone col telefono;
Il nuovo comma 2 dell’art. 266 c.p.p. si riferisce ai limiti di ammissibilità delle intercettazioni tra presenti (cosiddette «intercettazioni ambientali») che sono consentite, a prescindere dal luogo ove vengano effettuate, solo se vi è fondato motivo di ritenere che in tale luogo si stia svolgendo l’attività criminosa (e sempre che si tratti dei reati per i quali sono consentite le intercettazioni telefoniche).
L’articolo 5 modifica l’articolo 267 c.p.p., che disciplina i presupposti e le forme del provvedimento con il quale si dispongono le operazioni di intercettazione.
In particolare, la lettera a) demanda la competenza ad autorizzare le operazioni di intercettazione, attualmente attribuita al GIP, al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale, previa richiesta del PM (con l’assenso scritto del Procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati). La novella conferma poi che l’autorizzazione é data con decreto motivato, contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Risultano innovati anche i presupposti dell’autorizzazione a disporre le intercettazioni. Ai fini dell’autorizzazione è infatti necessario, non solo che vi siano gravi indizi di colpevolezza e che l’intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini, ma anche che sussistano specifiche ed inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un’autonoma valutazione da parte del giudice. Dunque, le intercettazioni potranno essere richieste solo se ci saranno ”gravi indizi di colpevolezza” e non più ”gravi indizi di reato”, un principio che è stato fortemente contestato dall’opposizione.
La lettera b) prevede che il pm, insieme alla richiesta di autorizzazione, trasmetta al giudice il fascicolo con tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti.
La lettera c) innova nel senso che nei procedimenti contro ignoti l’autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazioni è data, su richiesta della persona offesa, sulle utenze o nei luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l’autore del reato, mentre l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, è sempre consentita al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso;
La lettera d) modifica il secondo comma dell’art. 267 che prevede la procedura nei casi d’urgenza e, opportunamente, attribuisce la competenza a decidere al tribunale, in luogo del giudice, e prevede la motivazione contestuale del decreto, non successivamente modificabile o sostituibile, così come previsto dalla lett. a) dello stesso articolo.
La lettera e) stabilisce che il decreto del pm che dispone l’intercettazione indichi le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo, prorogabili per altri quindici giorni e per ulteriori quindici qualora siano emersi nuovi elementi.
La lettera f) deroga alla necessità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficienti i gravi indizi di reato nel caso di indagini relative a delitti di cui agli articoli 51 c.p.p., commi 3-bis, 3-quater, quelli cioè di grave allarme sociale artt. 416, c. 6 (associazione per delinquere finalizzata alla tratta o alla riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù o all’acquisto e vendita di schiavi), 600 (riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e vendita di schiavi), 416-bis (associazione mafiosa) e 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) del codice penale; ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni d’intimidazione previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose, nonché dei delitti previsti dall’articolo 74 del DPR 309/1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) e dall’articolo 291-quater del DPR 43/1973 (TU doganale) (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri). Il riferimento al successivo comma 3-quater dell’articolo 51 c.p.p. è ai delitti aventi finalità di terrorismo.
In questi casi la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata di venti. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero. È stata introdotta, in Commissione, la norma per cui l’intercettazione ambientale in questi casi è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa.
Altra novità è rappresentata dalla previsione per cui il pm, qualora non vi proceda personalmente, deve indicare, nel decreto con cui dispone le intercettazioni, l’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni.
La lettera g) prevede che il pm o l’ufficiale di polizia giudiziaria possono avvalersi, nei casi appena descritti, di agenti di polizia giudiziaria.
La lettera h) infine prevede che siano annotati in apposito registro riservato presso ogni procura, tutti i dati relativi ai decreti che riguardano le intercettazioni.
L’articolo 6 apporta modifiche all’articolo 268 c.p.p. relativamente all’esecuzione delle operazioni di intercettazione.
Il nuovo comma 1 dell’articolo 268 c.p.p. conferma che le comunicazioni intercettate sono registrate e che delle operazioni è redatto verbale (come già attualmente previsto), precisando tuttavia che i verbali ed i supporti delle registrazioni sono custoditi nell’archivio riservato disciplinato dal nuovo articolo 269.
Quanto al comma 2, la nuova formulazione estende il contenuto del verbale (che attualmente si limita a dar conto, anche sommariamente, del contenuto delle comunicazioni intercettate), precisando che esso deve recare l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione dell’intercettazione. Nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all’ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
Il nuovo testo del comma 3, lettera a) reca le seguenti novità: le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica, istituiti presso ogni distretto di corte di appello; le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica o, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.
La lettera b) inserisce un comma 3-ter nell’articolo 268 c.p.p., al fine di attribuire ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, sui centri di intercettazione e sui punti di ascolto;
La lettera c) conferma che i verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi al pubblico ministero e che, entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni, essi devono essere depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione. La norma, inoltre, nel ribadire che i verbali e le registrazioni restano depositati presso la segreteria per il tempo fissato dal pubblico ministero, consente al tribunale (non più al giudice per le indagini preliminari) di autorizzare una proroga su istanza delle parti, tenuto conto del numero dei verbali e delle registrazioni, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni.
Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione di avviso della conclusione delle indagini preliminari.
I difensori delle parti ricevono immediatamente avviso che, entro il termine per il deposito di cui ai commi 4 e 5, possono prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, confermando altresì la facoltà di ascoltare le registrazioni, vedere le videoregistrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È esplicitamente vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti.
La lettera d) vieta lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito in segreteria e sancisce che, scaduto il termine per il deposito, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale (ora il giudice delle indagini preliminari), il quale fissa la data dell’udienza in camera di consiglio per l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione.
La lettera e) specifica che la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie, sono disposte dal tribunale nei soli casi in cui le ritenga necessarie ai fini della decisione da assumere.
È vietata in ogni caso la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, i cui nominativi o riferimenti devono essere espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.
I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. La disposizione ribadisce inoltre, analogamente a quanto già attualmente previsto, che in caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati ovvero copia della stampa delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite.
L’articolo 7 modifica i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 269 c.p.p. in materia di conservazione della documentazione. Si precisa che i verbali ed i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un archivio riservato tenuto presso l’ufficio del pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo; inoltre si stabilisce che le registrazioni – da conservare fino a sentenza non più soggetta ad impugnazione – siano successivamente distrutte nelle forme di cui al comma 3 (ossia sotto il controllo dell’autorità giudiziaria e con verbalizzazione delle operazioni). La competenza ad autorizzare tale distruzione (su istanza delle parti interessate) e a controllarne l’esecuzione, oggi spettante al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione, passa al tribunale.
L’articolo 8 novella l’art. 270 del c.p.p., incidendo sui margini di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui sono state autorizzate; ribadisce il principio generale secondo cui i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le operazioni sono state autorizzate e disposte, salvo che dette intercettazioni risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti socialmente pericolosi (di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a) del c.p.p. e a condizione che esse non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte.
L’articolo 9 novella l’art. 271 c.p.p. prevedendo un’ulteriore ipotesi di divieto di utilizzo delle intercettazioni, quando in udienza preliminare o nel dibattimento emerga una diversa qualificazione del fatto e, in relazione alla nuova fattispecie, non si rientri nelle ipotesi previste dall’art. 266 c.p.p. con riferimento all’ammissibilità delle intercettazioni.
L’articolo 10 stabilisce che l’ordinanza che autorizza una misura cautelare possa fare riferimento solo al contenuto delle intercettazioni e non riportare il loro testo integrale. Il testo integrale delle intercettazioni va inserito in apposito fascicolo da allegare agli atti.
Con l’articolo 11 si prevede la possibilità per i difensori di prendere visione del contenuto integrale delle intercettazioni richiamate nell’ordinanza per l’applicazione delle misure cautelari.
L’articolo 12 novella i primi due commi dell’art. 329 del codice in materia di atti coperti dal segreto, precisando che il segreto copre, oltre che gli atti, anche le attività d’indagine compiuti dal PM e dalla polizia giudiziaria, e stabilendo che la eventuale autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi sia disposta non più dal pubblico ministero ma dal giudice delle indagini preliminari su richiesta del primo.
L’articolo 13, inserito nel corso dell’esame in sede referente, introduce un nuovo articolo 329 bis c.p.p. che prevede l’obbligo del segreto per le intercettazioni, per cui i verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché la documentazione ad essi inerente, custoditi nell’archivio riservato, e non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto.
Inoltre, i documenti che contengono dati relativi a intercettazioni telefoniche e telematiche illecitamente acquisite, sono sempre coperti dal segreto se non acquisiti al procedimento e, se acquisiti come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari.
L’articolo 14 integra la disciplina dell’art. 380 c.p.p prevedendo l’arresto obbligatorio in flagranza anche per il delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere particolari ipotesi di furti aggravati, furto in abitazione e furto con strappo.
L’articolo 15 contiene alcune modifiche agli artt. 89 e 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, contenente le disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
Le modifiche all’art. 89 riguardano:
- il comma 1, che viene abrogato per esigenze di coordinamento con l’art. 268, comma 2 (come novellato dall’art. 5 del d.d.l.) che ne riprende il contenuto;
- il comma 2, che non prevede più che le registrazioni siano contenute su nastro, bensì su supporto informatico;
- lo stesso comma 2 che prevede che l’involucro che contiene i nastri delle registrazioni riporti anche il numero che risulta dal registro delle notizie di reato;
- un comma aggiuntivo 2-bis che prevede la designazione - da parte del procuratore della Repubblica – di un funzionario responsabile del servizio intercettazioni nonché della tenuta sia del registro (vedi l’art. 4 del d.d.l. in esame), che dell’archivio riservato delle intercettazioni (vedi l’art. 6 del d.d.l.).
Un secondo gruppo di modifiche è inerente all’art. 129 (Informazioni sull’azione penale).
La prima novella, al comma 1, integra il contenuto delle notizie che, in caso di esercizio dell’azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero procedente deve fornire all’autorità da cui l’impiegato dipende. Oltre alla notizia dell’imputazione, il PM dovrà menzionare anche le norme di legge che si ritengono violate, nonché la data e luogo del fatto illecito.
Con le ulteriori modifiche all’art. 129, come recita la relazione al provvedimento in esame “si provvede a recepire il risultato degli accordi intercorsi tra Stato e Chiesa”:
- il riformulato comma 2 individua le autorità ecclesiastiche che, in relazione alle cariche ricoperte, sono destinatarie delle informazioni sull’avvio dell’azione penale verso ecclesiastici o religiosi del culto cattolico;
- tali autorità ecclesiastiche sono determinate dai nuovi commi 2-ter e 2-quater: le informazioni sono fornite al cardinale Segretario di Stato, quando indagato o imputato sia un vescovo diocesano o autorità religiosa equiparata; quando invece siano indagati o imputati sacerdoti secolari e assimilati, le informazioni sono fornite all’ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura procedente;
- un’ulteriore novità riguarda un comma aggiuntivo 2-bis che estende gli obblighi informativi dell’autorità inquirente anche quando siano applicate le misure coercitive personali del fermo, dell’arresto o della custodia cautelare ad impiegati dello Stato o ecclesiastici e religiosi del culto cattolico; gli obblighi informativi all’autorità ecclesiastica, sussistono anche nei casi di applicazione di altre misure cautelari personali nonché di invio dell’informazione di garanzia.
L’articolo 16 apporta modifiche al codice penale. In particolare:
la lettera a), sostituisce l’articolo 379-bis c.p. in tema di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale, prevedendo la reclusione da 1 a 5 anni per chiunque dolosamente riveli, o comunque agevoli la conoscenza, di segreti inerenti a un procedimento penale, dei quali sia venuto a conoscenza a causa del proprio ufficio o servizio (comma 1); se il delitto è colposo, la reclusione è fino a un anno (comma 2); stessa pena si applica a colui che, dopo aver rilasciato dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari, non osservi il divieto imposto dal PM di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell’indagine (ex art. 391-quinquies c.p.p.);
La lettera b,) novella l’articolo 614 del codice penale in tema di violazione di domicilio, sostituendo l’espressione «luogo di privata dimora» con l’espressione «luogo privato» così da estendere l’ambito applicativo della fattispecie penale della violazione di domicilio;
La lettera c) attraverso una novella all’art. 617 c.p., si punisce con la reclusione da uno a tre anni la pubblicazione di intercettazioni di cui è stata ordinata la distruzione o riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l’espunzione (in violazione dell’art. 114, c.7 c.p.p.);
La lettera d) inserisce nel codice penale l’articolo 617-septies, rubricato “Accesso abusivo ad atti del procedimento penale”. La norma sanziona con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque illecitamente prende cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto;
La lettera e), novella la contravvenzione prevista dall’articolo 684 del codice penale, inasprendo la sanzione per il reato con l’arresto fino a trenta giorni o l’ammenda da mille a cinquemila euro per chi pubblica arbitrariamente atti di un procedimento penale;
La lettera f), prevede un’aggravante se la pubblicazione riguarda intercettazioni (arresto fino a trenta giorni o ammenda da 2.000 a 10.000 euro); con la medesima pena sanzionano la violazione del divieto di cui all’art. 114, c. 6-ter c.p.p., relativo alla pubblicazione dei nominativi e dell’immagine dei magistrati;
La lettera g), inserita in seguito all’approvazione di un emendamento in Commissione, introduce il reato di omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione per cui il pubblico ufficiale o il magistrato responsabili della fuga di notizie sulle intercettazioni saranno puniti con l’ammenda da 500 a 1.032 euro.
L’articolo 17 estende al reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale l’applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, inserendo nel d.lgs n. 231/2001 l’articolo 25-nonies, rubricato “Responsabilità per il reato di cui all’articolo 684 del codice penale”, che prevede la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote (*) per l’ente cioè l’editore, che si sia reso responsabile del reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.
L’articolo 18 modifica l’articolo 8 della legge sulla stampa (Legge n. 47 del 1948), in tema di diritto di rettifica. Nello specifico:
a) inserisce un ulteriore comma con il quale si dispone che per le trasmissioni radiofoniche o televisive, il diritto di rettifica si esercita ai sensi dell’art. 32 del testo unico della radiotelevisione (d.lgs. n. 177/2005) e che per i siti internet la rettifica deve essere pubblicata entro 48 ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferisce;
b) novellando l’attuale comma 4 dell’articolo 8, precisa che la pubblicazione della rettifica non deve essere accompagnata da commenti;
(*) Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede che per una serie di reati espressamente individuati possano essere applicate alla persona giuridica - mediante accertamento giudiziale - oltre a sanzioni interdittive (interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, etc.) anche sanzioni di natura pecuniaria, applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille; l’importo di una quota varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.548 euro. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente, nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione.
c) introduce un ulteriore comma con il quale disciplina l’esercizio del diritto di rettifica in relazione alla stampa non periodica. In particolare, il disegno di legge prevede che l’autore dello scritto (o, in mancanza, l’editore o, in mancanza, lo stampatore), debba provvedere, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione della rettifica, a proprie spese, su massimo di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dall’offeso. Tale pubblicazione dovrà essere effettuata entro 7 giorni dalla richiesta;
e) inserisce un ulteriore comma per prevedere che il ricorso al tribunale a garanzia dell’effettività del diritto di rettifica, sia consentito anche all’autore della pubblicazione quando altri (direttore responsabile del quotidiano/periodico o responsabile della trasmissione) si rifiutino di pubblicare la rettifica richiesta.
L’articolo 19, inserito nel corso dell’esame in sede referente, prevede una relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, da parte di ciascun procuratore della Repubblica al Ministro della giustizia sulle spese di gestione e di amministrazione per le intercettazioni, telefoniche e ambientali, effettuate nell’anno precedente, relazione che viene trasmessa alla Corte dei conti per il controllo sulla gestione.
L’articolo 20, introdotto con un emendamento in Commissione, con il parere favorevole di maggioranza e Governo, prevede uno stanziamento complessivo massimo di spesa per le intercettazioni, un budget annuale per le spese di ogni singola Procura per le intercettazioni. Più precisamente prevede che con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della magistratura, e’ stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazioni ripartito per ciascun distretto di Corte d’appello. Il procuratore generale della Corte d’appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole Procure. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del Procuratore capo al Procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.
L’articolo 21 reca le abrogazioni.
L’articolo 22 apporta delle modifiche al Codice della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), intervenendo sul profilo dei poteri sanzionatori del Garante in presenza di violazioni del codice di deontologia e delle misure adottabili a tutela dell’interessato. In particolare:
a) interviene sul comma 5 dell’art. 139 per stabilire che in caso di violazione del codice deontologico o delle norme generali sul trattamento dei dati o delle norme specifiche relative al trattamento per finalità giornalistiche, il Garante può bloccare o vietare il trattamento, nonché, a tutela dell’interessato, imporre la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione;
b) inserisce il comma 5-bis, in forza del quale nell’ambito del procedimento che conduce alla decisione del Garante, il Consiglio nazionale, il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti competente, eventuali associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti;
c) inserisce il comma 5-ter, che prevede che la pubblicazione o diffusione della decisione del Garante, sia effettuata gratuitamente e nel rispetto delle modalità fissate dallo stesso.
L’articolo 23, infine, reca la disciplina transitoria, escludendo in particolare l’applicazione delle nuove disposizioni rispetto ai procedimenti penali pendenti.
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Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008 (A.C. 2041-A)
(Discussione sulle linee generali)
MARCO MARSILIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a quasi cento anni dall’inizio della colonizzazione italiana in Libia, a oltre cinquanta dalla riconquistata indipendenza da parte della Libia e a quasi quarant’anni dalla cacciata degli italiani dal territorio libico, questo Trattato segna una svolta epocale nei rapporti tra l’Italia e la Libia, una svolta epocale per quanto riguarda la nostra storia più recente.
Naturalmente il rapporto con la Repubblica libica non è stato solo complesso in ragione di questo passato di storia coloniale, ma anche a causa del soggetto che ha guidato la rivoluzione libica a partire dal 1968, il colonnello Gheddafi, per la particolare struttura con cui la Libia si è organizzata e presentata nel panorama internazionale e per la controversa attività che la Libia ha intrapreso negli scenari di crisi, anche a sostegno esplicito del terrorismo internazionale, con atti che sono stati più volte oggetto di condanna da parte delle istituzioni internazionali e che hanno provocato anche momenti di vero e proprio conflitto militare.
D’altra parte, queste considerazioni possono offrire - come sta succedendo anche in questo dibattito - ampi argomenti a chi vuole inficiare l’opportunità e la giustezza di questo Trattato.
Certo, non è facile fidarsi del colonnello Gheddafi, non è facile prendere sul serio una serie di impegni che sono stati messi nero su bianco, ma credo che sia dovere della Repubblica italiana tentare questa strada, perché non ne vediamo molte altre in alternativa. È doveroso percorrerla fino in fondo con serietà, mettendo alla prova il nostro partner per vedere se questi lunghi anni hanno fatto maturare un approccio diverso nelle relazioni internazionali e per cercare di capire e sperimentare fino in fondo se questa strada può portare a degli effetti benefici che vengono illustrati e che ci aspettiamo da questo Trattato.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO LEONE (ore 17,50)
MARCO MARSILIO. In particolare, il primo di essi riguarda la sicurezza reciproca con il contrasto all’immigrazione clandestina, che è lo strumento principale attraverso il quale si debella la piaga del commercio di carne umana, che oggi consente a troppa gente di speculare su questa tragedia e su questa sofferenza.
Quando sento qualcuno, anche in quest’Aula, continuare a recitare il mantra che questo Governo, la maggioranza di centrodestra sarebbe una maggioranza di perfidi cattivi perché contrasta gli immigrati clandestini, come se ce l’avesse con i poveretti disgraziati che tentano di entrare nel nostro Paese, si fa finta di non capire che il modo migliore di garantire la loro dignità umana è evitare che qualcuno possa speculare su questa sofferenza, fare commercio delle loro braccia e, trovando frontiere libere e aperte, o comunque poco controllate, organizzare le carrette del mare, i viaggi della speranza, che sono invece viaggi di disperazione, verso il nostro Paese. Quando accadrà (e noi siamo fortemente impegnati a sostenere il Governo in questo) che anche quella frontiera sarà controllata e vigilata, questi mercanti non troveranno più possibilità di alimentare tale commercio e noi beneficeremo anche dell’effetto di avere maggiore sicurezza ai nostri confini e di evitare di dover pagare le conseguenze del fenomeno.
Tuttavia, c’è un elemento specifico molto importante che manca in questo Trattato e che mi spinge, come ho già fatto in sede di Commissione, a reiterare anche in l’Aula la presentazione di un emendamento volto a sanare una mancanza grave. Mi appello con forza al Governo, oltre che al relatore, affinché modifichino l’avviso che hanno espresso in Commissione, dando un parere favorevole all’accoglimento di un emendamento che tende a sanare l’annosa questione dei rimpatriati italiani dalla Libia, che attendono una soluzione da circa quarant’anni. Nel provvedimento in discussione si fa un accenno, tutto sommato generico, ai crediti vantati dalle imprese, ma non vi è una sola riga che riguardi i diritti degli italiani che hanno subito delle confische e che sono stati cacciati dai territori e dalle città nelle quali alcuni abitavano da generazioni, altri addirittura da prima che l’Italia conquistasse la Libia nel 1911 e la trasformasse in una propria colonia, e che ancora oggi attendono di essere debitamente risarciti. Ci sono stati dei risarcimenti parziali nel corso degli anni, che hanno dovuto comunque attendere almeno dieci anni perché la prima legge in materia è del 1980; successivamente ne è stata approvata una nel 1985 e un’altra nel 1994; tuttavia, queste leggi che hanno previsto una serie di indennizzi sono state largamente insufficienti ad indennizzare i nostri concittadini di quanto avevano perso.
Credo che se il Governo accetterà l’emendamento che tende ad inserire all’interno di questo provvedimento delle misure attraverso le quali la Repubblica italiana si faccia carico di questo debito morale, oltre che economico, nei confronti di qualche decina di migliaia di nostri concittadini, e vada così a chiudere questa ferita, definendo in maniera completa tutti i contenziosi aperti dalla vicenda italo-libica, non solo non farà alcun danno a se stesso e all’Italia, ma anzi ne avrà un grande beneficio in termini di credibilità morale, politica e culturale.
Si tratta, infatti, di un atto dovuto nei confronti di cittadini che per la loro appartenenza e per la loro fedeltà alla nostra Repubblica hanno pagato un prezzo ingiusto e lo stanno continuando a pagare ormai da generazioni. Queste famiglie sono state cacciate nel 1970, perciò oggi ci troviamo a discutere di questo tema con i figli e i nipoti delle persone cacciate, molte delle quali non hanno potuto vedere questo giorno, e non vogliamo che anche altri non possano vedere il giorno del risarcimento che è loro dovuto perché di anno in anno, con l’età, le persone scompaiono e restano soltanto i loro eredi.
Credo che una comunità come la nostra Repubblica si debba fare carico di questo dovere e non è possibile addolcire la pillola di un diniego attuale a questo risarcimento ipotizzando un futuro provvedimento, come spesso si fa quando non si vogliono affrontare le questioni. Siamo perfettamente d’accordo, in linea di principio, sul fatto che non esistono soltanto i rimpatriati dalla Libia, ma anche altri esuli ai quali siamo vicinissimi per storia politica e personale, in particolare, il caso più vistoso e più conosciuto è quello degli esuli giuliano-dalmati e istriani che meritano anch’essi ed altrettanto un riconoscimento degli indennizzi loro dovuti.
Tuttavia, affermare che non sia oggi questa la sede idonea, perché dobbiamo fare un provvedimento che riguardi tutti, rappresenta il classico ragionamento che si trasforma però in quell’adagio per cui il meglio è nemico del bene e, in attesa di fare meglio (che non si sa bene quando e se si farà), ci sono persone che soffrono e che continuano a soffrire. Questa volta esse subiranno anche l’ingiustizia di veder riconosciuto al colonnello Gheddafi (che è stato il loro - possiamo dirlo -aguzzino, ovvero la persona che li ha espropriati e cacciati senza alcun rispetto della loro dignità, della loro storia e delle loro sofferenze) e alla Libia miliardi di dollari di risarcimenti per il passato. Nello stesso tempo non troviamo una misura molto più modesta (che abbiamo quantificato in 50 milioni di euro all’anno per cinque anni, a fronte degli oltre 200 milioni di euro per vent’anni riconosciuti alla Libia) e non si ha il coraggio, la forza, la capacità e la sensibilità di individuare una piccola cifra a confronto, per sanare questa ormai atavica ferita.
Credo che ciò costituisca un errore politico che il Governo di centrodestra non deve commettere e rispetto al quale non credo che domani, quando voteremo su questo argomento, sarò solo come in questo momento in cui stiamo semplicemente parlando e discutendo, ma saremo in molti ad avere questa stessa sensibilità ed attenzione. Spero e credo che il Governo sappia cogliere questo appello che proviene dai banchi di chi lo sostiene lealmente, di chi vuole migliorare un provvedimento nell’approvarlo, di chi vuole fare in modo che il provvedimento, nel momento in cui sarà approvato, costituisca anche un momento di gioia per i nostri concittadini.
Questi ultimi proprio in questi giorni e in queste ore stanno, invece, manifestando sofferenza, amarezza e disappunto, anche perché hanno riposto nel Governo di centrodestra molte speranze e giuste aspettative per vedere risolto questo tema. Anche perché quando, a partire dal 1970, vennero cacciati dalla Libia l’accoglienza che ricevettero in Italia non fu calorosa e non ci fu grande solidarietà e grande apertura. Ciò perché il pregiudizio culturale per cui gli italiani che erano rimasti in Libia (come qualche decennio prima gli italiani che erano rimasti nella Jugoslavia e che fuggivano dalla Jugoslavia socialista di Tito) fossero in realtà dei biechi reazionari, quando non addirittura dei fascisti e che quindi andassero maltrattati al loro arrivo in Italia, era un pregiudizio largamente diffuso.
Contro quel pregiudizio furono pochi gli esponenti e le forze politiche che, invece, manifestarono diretta, immediata e umana solidarietà a questi cittadini. Tra questi ovviamente in questa sede io vanto con orgoglio il fatto di provenire dalla forza politica (il Movimento sociale prima, oggi Alleanza Nazionale) che ha sempre e sin dall’inizio manifestato questa sensibilità e quest’attenzione. È, quindi, per noi un fatto assolutamente scontato, automatico e un dovere morale e politico quello di essere coerenti con questa nostra storia, di portare a definizione questa vicenda e di cogliere quest’opportunità, in quanto non ve ne è un’altra.
È inspiegabile rimandare ad altre occasioni (che non sono nemmeno ben calendarizzate ed ipotizzate) il momento della sanatoria e del risanamento di questa ferita che ancora sanguina ed è ancora aperta. Adesso abbiamo quest’opportunità, perché oggi stiamo parlando dei rapporti tra l’Italia e la Libia e oggi definiamo con la Libia una serie di contenziosi. Sappiamo che sarebbe stato irrealistico, infantile e velleitario pretendere che Gheddafi ripagasse o scontasse rispetto alla cifra determinata per il suo indennizzo la quota parte che già si è preso incamerando i beni dei nostri connazionali. In linea di diritto e teoricamente ciò sarebbe stato assolutamente giusto, inequivocabile e indiscutibile, ma la politica è realismo e soprattutto la politica dei rapporti internazionali si fa con il realismo. Quindi, sappiamo che non possiamo chiedere a Gheddafi di ripagare o di scontare quota parte di quanto gli spetta da questo Trattato per stornarlo ai nostri connazionali.
Siamo noi che dobbiamo farcene carico: come Repubblica è un prezzo che vogliamo pagare, anche se ciò costerà un aggravio immediato e non momentaneo sul bilancio dello Stato e potrà costare un taglio lineare a tutti i Ministeri. Credo, però, che 50 milioni distribuiti tra tutti i dicasteri e nell’arco di tutte le missioni di spesa sia un ben modesto sacrificio, che si può compiere di fronte a un fatto così importante, qual è quello di mostrare la solidarietà dell’intera comunità nazionale nei confronti di qualche decina di migliaia di nostri connazionali che sono stati ingiustamente colpiti, oltre che nei loro affetti, anche nelle loro risorse economiche.
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Marco Marsilio, deputato del Pdl e membro della Commissione Bilancio, interviene in Aula nel corso della discussione sulla ratifica del Trattato tra Roma e Tripoli presentando l’emendamento a firma Marsilio e Rampelli che domani verrà votato.
“50 milioni di euro per sette anni agli italiani rimpatriati - chiede Marsilio al Governo - è un dovere morale riconoscere un indennizzo agli esuli italiani dalla Libia a quasi 40 anni di distanza, e soprattutto, nel momento in cui verrà chiuso uno storico accordo con la Libia. Sarebbe ingiustificabile - attacca il deputato del Pdl - dare soldi a Gheddafi ed escludere dai risarcimenti i nostri connazionali rimpatriati”.
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